Statuto

Statuto (versione 15-06-2012)

STATUTO DEL “COMITATO DI VALLETTA VALSECCHI”

ART. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata “Comitato di
Valletta Valsecchi”, con sede a Mantova, in via A. Volta n°
11, più avanti definita per comodità “Comitato”;

ART. 2 – Scopi e carattere
Il Comitato ha lo scopo di valorizzare il quartiere
di Mantova denominato “Valletta Valsecchi” e delle
aree limitrofe, di perseguire e favorire il miglioramento
dell’ambiente e della qualità della vita dei residenti, in
equilibrio con le altre zone cittadine.
Il Comitato ha carattere volontario, apartitico e non ha
fini di lucro.

ART. 3 – Funzionamento
Il Comitato garantirà la democraticità della struttura e
l’elettività delle cariche.
L’attività istituzionale e il regolare funzionamento
delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni
volontarie degli aderenti al Comitato.

ART. 4 – Durata e scioglimento
Il Comitato ha durata fino al 31 Dicembre 2015.
Tale durata è tacitamente prorogabile fino al
raggiungimento degli scopi statutari.
Il Comitato si scioglie:

  •  al conseguimento degli scopi prefissati;
  •  per delibera dell’Assemblea Generale, anche nei casi di:
  1.  sopravvenuta impossibilità del Consiglio Direttivo a funzionare regolarmente;
  2.  sopravvenuta impossibilità a conseguire gli scopi per cui il Comitato è stato costituito.

.

ART. 5 – Adesione al Comitato
L’adesione al Comitato è volontaria ed aperta a
chiunque condivida il carattere e gli scopi dello stesso.
Il Comitato si può comporre di un numero illimitato
di associati. Possono associarsi persone fisiche
maggiorenni, persone giuridiche, associazioni non
riconosciute e qualsiasi altro organismo collettivo che ne
faccia espressa richiesta scritta.
La domanda di adesione può essere consegnata o
inviata a uno dei componenti il Consiglio Direttivo. La
qualità di associato deve essere ratificata dal Consiglio
Direttivo e registrata nel libro degli associati.

La qualità di socio permane sino alla successiva
assemblea ordinaria, salvo recesso, decadenza o
esclusione.

ART. 6 – Contributi volontari
Il comitato non ha una propria autonomia contabile.
Le eventuali spese verranno sostenute con il contributo
spontaneo e volontario dei singoli soci o dei benefattori.

ART. 7 – Decadenza degli associati
Gli associati cessano di appartenere al Comitato: per
recesso; per decadenza; per esclusione.
Il recesso, consentito in ogni tempo, deve essere
formalizzato mediante dichiarazione scritta comunque
inviata al Consiglio Direttivo, presso la sede del Comitato.
Il Consiglio è tenuto a prenderne atto, e avrà effetto dal
momento in cui giunge alla sede del Comitato.
L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica
più l’attività per la quale è stato ammesso.
L’associato è escluso quando sia incorso in
inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto
o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi
che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto
associativo.
La decadenza e l’esclusione vengono deliberate
dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei
componenti, sentito, ove possibile, l’interessato. La
delibera deve essere comunicata allo stesso associato
con lettera raccomandata a.r.
Avverso la delibera di decadenza o di esclusione,
l’associato può ricorrere all’Assemblea; il ricorso – che
sospende la delibera – deve essere proposto, a pena
di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma precedente.
L’associato escluso con provvedimento definitivo non
potrà essere più ammesso.

ART. 8 – Obblighi degli associati
Ogni associato è tenuto a osservare le deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e può parlare
pubblicamente a nome dell’Associazione e/o promuovere
iniziative a nome della stessa solo se espressamente
autorizzato dal Presidente.

ART. 9 – Patrimonio (fondo comune)
Il patrimonio del Comitato è costituito dai beni
pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni associative

a carattere di liberalità di privati od enti, da entrate
commerciali connesse all’attività istituzionale.
Il fondo deve essere destinato unicamente al
perseguimento dei fini e degli scopi di cui all’art. 2 del
presente Statuto, nonché al pagamento delle spese di
attività del Comitato.

ART. 10 – Rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo
che è a disposizione di ogni associato previa formale
richiesta.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01
Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

ART. 11 – Organi
Sono organi del Comitato: l’Assemblea generale degli
associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente del Consiglio
Direttivo; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può individuare
delle commissioni di lavoro in seno al consiglio stesso o
conferire deleghe su singoli argomenti.
Laddove siano richieste delle competenze specifiche il
presidente del Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe
anche a soggetti esterni.
Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 12 – Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è la riunione
in forma collegiale degli stessi ed è il massimo organo
deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie.
All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni
concernenti l’attività necessaria per il conseguimento
delle finalità associative.

ART. 13 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea riunita in via ordinaria:

  • prova il rendiconto economico e finanziario;
  • delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Comitato, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
  • nomina per elezione a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea è convocata, in via straordinaria:

  • per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento del Comitato;
  • quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un quinto degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente
del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o
impedimento, dal vice presidente e in caso di ulteriore
impedimento da una delle persone legittimamente
intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza
dei presenti.
L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario,
due scrutatori.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce
le modalità e l’ordine delle votazioni.

ART. 14 – Riunione e costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta nel
triennio di mandato delle cariche di cui ai successivi
artt. 15, 16, 17 e 18, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto
economico e finanziario. L’Assemblea è convocata con
delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente del
Consiglio Direttivo nella sola ipotesi di cui all’art. 20.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà
con almeno 8 (otto) giorni di anticipo sulla data stabilita,
mediante avviso affisso presso la sede del comitato,
comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o
posta elettronica o fax o telegramma o qualunque altro
mezzo di avviso ritenuto idoneo. Nella convocazione
dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo,
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare
(o.d.g.).
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e
straordinarie del Comitato i soli associati iscritti da almeno
45 giorni, nonché le persone espressamente invitate dal
Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Ogni partecipante all’Assemblea con diritto di voto ha
diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare
nell’Assemblea da altro associato purché munito di
delega scritta; ogni associato non può essere portatore
di più di 2 (due) deleghe. Il Presidente dell’Assemblea è
competente a giudicare sulla validità delle deleghe.
L’Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è
validamente costituita, in prima convocazione, quando
sia presente almeno la metà più uno degli associati;
in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad
oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del
Comitato sono approvate dall’assemblea – sia in prima

che in seconda convocazione – quando ottengano la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La seconda convocazione può essere prevista nello
stesso giorno ed effettuata con il medesimo avviso
previsto per la prima convocazione.
Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del
Comitato sono validamente deliberate dall’Assemblea
generale solo se ottengono il voto favorevole di almeno i
due terzi degli associati presenti.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale
firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se
nominati, dagli scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione
di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee
dal Consiglio Direttivo, al fine di garantirne la massima
diffusione.
Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di
mano.

ART. 15 – Presidente del Comitato
Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio
Direttivo nel suo seno, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile.
Il Presidente rappresenta il Comitato di fronte ai
terzi e ne manifesta la volontà; la firma sociale spetta al
Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al
Vice Presidente.
Sono autorizzati a farsi portavoce del Comitato
il Presidente, il Vice Presidente o un associato a ciò
espressamente delegato dal Presidente.
Il Comitato può stare in giudizio nella persona del
Presidente.

ART. 16 – Vice Presidente
Il Vice Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio
Direttivo nel suo seno, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile.
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali
venga espressamente delegato.

ART. 17 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5
(cinque) ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri, dura in
carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra gli
associati.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni
dell’Assemblea e dirige il Comitato con tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera
sulle domande di ammissione; redige il rendiconto

consuntivo da sottoporre all’Assemblea; fissa le date
delle Assemblee ordinarie da indire almeno una
volta nel triennio di mandato e convoca l’Assemblea
straordinaria qualora lo reputi necessario o venga
chiesto dagli associati; redige gli eventuali regolamenti
interni relativi all’attività sociale; adotta i provvedimenti
di esclusione verso gli associati qualora si dovessero
rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto
e le decisioni dell’Assemblea e promuove incontri con la
collettività e le Istituzioni utili al perseguimento degli scopi
associativi.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal
Presidente con avviso semplice, spedito o comunque
fatto pervenire in qualunque modo a tutti i componenti
almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per
la riunione. Nell’avviso devono essere indicati il giorno, il
luogo, l’ora dell’adunanza e il sommario ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno
ogni 3 (tre) mesi, nonché tutte le volte che lo richiedano
almeno la metà più uno dei suoi componenti che
concordano espressamente sull’ordine del giorno. In tal
caso, la convocazione deve avvenire entro 10 (dieci)
giorni dalla richiesta.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi
almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità,
devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a
garantirne la massima diffusione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento temporaneo.
In caso di assenza o impedimento temporaneo anche
del Vice Presidente le funzioni di rappresentante del
Comitato vengono assunte dal componente del Consiglio
più anziano.
In caso di decadenza o recesso o altro impedimento
permanente del Presidente o del Vice Presidente
il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il nuovo
Presidente o Vice Presidente il quale rimane in carica
sino alla scadenza del mandato dei consiglieri.
Fino alla nuova nomina, il Consiglio Direttivo uscente
esercita i poteri di ordinaria amministrazione.
Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 18 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario è nominato dal Presidente anche tra

associati non facenti parte del Consiglio stesso.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del
Presidente e del Consiglio Direttivo, e attende alla
corrispondenza.
Il Segretario redige in forma sintetica i verbali delle
riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo anche
tra associati non facenti parte del Consiglio stesso.
Entrambi durano in carica finché vige il Consiglio che li ha
nominati e possono essere rinominati.
Il tesoriere predispone la contabilità, il bilancio
preventivo e il rendiconto economico e finanziario.

ART. 19 – Decadenza degli organi associativi
Il Presidente, il Vice Presidente, i membri del
Consiglio Direttivo, il Segretario e il tesoriere decadono:

  •  per dimissioni;
  •  per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
  •  Per impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo nell’ipotesi di cui al successivo art. 21.

La revoca viene deliberata dall’Assemblea degli
associati, sentito, ove possibile, l’interessato su proposta
di almeno sette consiglieri.
In caso di dimissioni, revoca, impedimento
permanente o comunque ogni volta che vi sia la necessità
della sostituzione di uno dei componenti del Consiglio
Direttivo, subentra al suo posto il primo dei non eletti
dell’ultima Assemblea il quale rimane in carica fino alla
scadenza originaria del mandato consigliare.

ART. 20 – Impossibilità di funzionamento del Consiglio
Direttivo
In caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio
Direttivo (che si verifica quando per tre adunanze
successive non si raggiunge il quorum costitutivo di
almeno sei consiglieri) il Presidente del Consiglio Direttivo
o il vice Presidente o il consigliere più anziano dichiara lo
stato di scioglimento del Comitato e convoca l’Assemblea
Straordinaria per la relativa delibera.
La dichiarazione di stato di scioglimento determina la
decadenza di tutte le cariche.

ART. 21 – Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento del Comitato, il patrimonio
residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto
ad altra associazione con finalità analoga o avente fini
di pubblica utilità, o comunque senza scopo di lucro,
secondo quanto stabilito dalla delibera dell’Assemblea
che decide sullo scioglimento del Comitato.

ART. 22 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra il Comitato e gli
associati e tra gli associati medesimi saranno devolute
all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale,
composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle
parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri
così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di
Mantova.
La parte che vorrà sottoporre la questione al
Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera
raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di
20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia,
ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il
pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il
nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Mantova e il Collegio
giudicherà ed adotterà il provvedimento con la massima
libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto di
Legge come irritale.
Le spese del Presidente del Collegio arbitrale sono
poste a carico delle parti in egual misura; le spese degli
arbitri sono integralmente a carico delle parti che li hanno
nominati.

ART. 23 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si
applicano le disposizioni di Legge in materia.
Il presente Statuto è stato modificato dall’assemblea
dei soci del 15.06.2012.

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